REGOLAMENTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 E’ costituita, ai sensi dell’art. VI.3 dello Statuto Generale del Club Alpino Italiano e del Regolamento della Sezione di Livorno, la Sottosezione Isola d’Elba che assume il nome: Club Alpino Italiano – Sezione di Livorno – Sottosezione Isola d’Elba.
Essa ha sede a Rio Marina in Via Magenta,26 c/o Parco Minerario, ha durata illimitata ed è parte integrante della Sezione di Livorno del Club Alpino Italiano.

Art. 2 La Sottosezione opera seguendo il dettato dello Statuto e del Regolamento generale del CAI in coordinamento e nei limiti previsti dal Regolamento della Sezione di Livorno.

TITOLO II – SOCI

Art. 3 I Soci della Sottosezione sono Soci a tutti gli effetti della Sezione di Livorno. Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento generale, il Regolamento della Sezione di Livorno e quello della Sottosezione. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Art. 4 La quota annuale dovuta dal Socio alla Sottosezione è quella deliberata dall’Assemblea dei Soci della Sezione di Livorno. Il socio non in regola con i versamenti delle quote associative non può partecipare alle attività della Sezione né a quelle della Sottosezione. I diritti dei Soci sono stabiliti nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI, nel Regolamento della Sezione di Livorno e nel presente Regolamento.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 5 Sono organi della Sottosezione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Reggente;
  4. il Vice Reggente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sottosezione ed è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti. Essa assolve le seguenti funzioni specifiche:

  1. elegge i membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione;
  2. approva l’operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci di esercizio;
  3. approva il programma annuale delle attività della Sottosezione;
  4. delibera sulle modifiche al presente regolamento;
  5. delibera sullo scioglimento della Sottosezione;
  6. delibera su ogni altra questione che sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in seduta ordinaria entro la fine del mese di febbraio. Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto presenti alla votazione. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno venti Soci e la convocazione deve avvenire entro un mese dal ricevimento della richiesta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sottosezione e si compone di un numero di 5 (cinque) membri che restano in carica tre anni. Nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Reggente, il Vice Reggente e nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Reggente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non sono stati presenti a 3 sedute consiliari consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

  1. propone all’Assemblea il programma annuale di attività della Sottosezione;
  2. adotta tutte le iniziative necessarie per l’esercizio dei programmi della
  3. Sottosezione e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sottosezione;
  5. redige, collaziona e riordina le modifiche dell’ordinamento della Sottosezione.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, convocata per tale scopo entro il 15 dicembre del terzo anno di mandato del Consiglio uscente. Il Consiglio Direttivo deve informare i Soci, almeno 90 giorni prima dell’Assemblea, invitando coloro che avendone diritto desiderassero candidarsi alla carica di Consigliere, a proporsi almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea. Può essere eletto Consigliere ogni Socio della Sottosezione che sia maggiorenne, in regola con le quote sociali e iscritto alla Sottosezione da almeno due anni consecutivi. Il Consiglio uscente, verificata l’eleggibilità dei candidati, prepara le schede di votazione che saranno sottoposte ai Soci maggiorenni presenti in Assemblea straordinaria e sulle quali gli stessi potranno esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze. Le schede di votazione riporteranno il nominativo dei candidati eleggibili e una serie di righe vuote per consentire all’elettore di indicare fino a 5 preferenze diverse da quelle già riportate nella scheda stessa. Lo spoglio delle schede avviene nel corso dell’Assemblea stessa a cura di una Commissione che viene allo scopo nominata tra i Soci presenti, esclusi i candidati, ed i risultati vengono comunicati immediatamente ai Soci alla fine dello spoglio.
Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica dal primo gennaio successivo alla elezione.

REGGENTE E VICE REGGENTE

Art. 10 Il Reggente ha poteri di rappresentanza della Sottosezione che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma per gli atti interni della Sottosezione, ma non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale (art. VI.III.1, comma 4 del Regolamento naz.) né con Enti Pubblici sovracomunali essendo questi rapporti demandati al CD Regionale (art. VII.1, comma 5 dello Statuto naz. e art. 1 comma 3 dello Statuto regionale). La Sottosezione non può impegnare la Sezione senza il consenso espresso del Consiglio Direttivo di quest’ultima. Il Reggente può adottare deliberazioni urgenti e indifferibili che sottopone poi alla ratifica del Consiglio Direttivo della Sottosezione alla prima riunione utile.
Il Reggente assolve inoltre le seguenti funzioni specifiche:

  1. convoca le sedute dell’Assemblea dei Soci della Sottosezione;
  2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. presenta all’Assemblea dei Soci della Sottosezione la relazione annuale, accompagnata dal conto economico di esercizio;
  4. pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. presenta al Consiglio Direttivo della Sezione, entro la fine di febbraio di ogni anno, la relazione dell’attività svolta e del bilancio della Sottosezione.

In caso di assenza o di impedimento del Reggente, le funzioni indicate sono assolte dal Vice Reggente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 11 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione e ne cura la contabilità.
Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni di quest’ultimo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.
Le due cariche, Tesoriere e Segretario possono essere accorpate.

TITOLO IV – PATRIMONIO

Art. 12 La Sottosezione dispone esclusivamente di un piccolo fondo di dotazione, necessario per sostenere la gestione corrente. Esso viene alimentato dalla parte di quota associativa, pagata dai soci della Sottosezione, che residua dal versamento alla Sezione di Livorno.
Detto fondo è da considerarsi come parte integrante del bilancio della Sezione di Livorno. In caso di scioglimento della Sottosezione le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano acquisite al patrimonio della Sezione di Livorno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento della Sezione di Livorno.

Art. 14 Il presente Regolamento sarà coordinato con le eventuali modifiche dei Regolamenti gerarchicamente superiori: Statuto, Regolamento generale del CAI e Regolamento della Sezione di Livorno. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci della Sottosezione e sottoposta per la ratifica alla Sezione di Livorno.

Art. 15 Il primo Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, convocata per tale scopo entro due mesi dalla data di approvazione della costituzione della Sottosezione da parte della Sezione di Livorno. Per l’elezione del primo Consiglio Direttivo possono essere eletti Consiglieri tutti i Soci maggiorenni della Sottosezione, in regola con le quote sociali, anche se non iscritti alla Sottosezione da almeno due anni consecutivi. L’iscrizione per due anni consecutivi costituisce comunque requisito per l’elezione del Reggente.
Il primo Consiglio Direttivo della Sottosezione Isola d’Elba resterà in carica fino al 31/12/2016, entro il 15 dicembre come da statuto si provvederà a convocare l’assemblea dei soci per procedere all’elezione del Consiglio Direttivo che resterà in carica tre anni.

Il Reggente della Sottosezione

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sottosezione nella seduta del 13/04/2016.
Il presente Regolamento è stato approvato e reso efficace e vigente dalla Sezione di Livorno nella seduta di Consiglio del 21/01/2017.

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